Il Comune ha previsto l'applicazione di aliquote agevolate nel caso in cui si disponga di un immobile:
- inagibile o inabitabile
- storico
- con un contratto di locazione a canone concordato
- con un contratto di comodato gratuito
Per usufruire di queste agevolazioni occorre presentare l'apposita dichiarazione.
Immobile inagibile o inabitabile
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione (o di demolizione) e mai con interventi di manutenzione.
Per l'intero periodo di durata dei lavori (inizio - fine lavori), l'imposta deve essere versata sul valore commerciale dell'area su cui sorge il fabbricato (Decreto legislativo 30/12/1992, n.504, art.5 com. 6).
Approfondimenti
Ai sensi del Regolamento di Igiene, un immobile è inagibile o inabitabile e si ha quindi diritto alla riduzione di imposta quando le condizioni di degrado sono tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti.