Perché le istanze al SUAP devono essere presentate in modalità telematica?

L'obbligo di presentazione telematica delle istanze è entrato in vigore:

  • il 29 marzo 2011 per ogni segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione
  • il 30 settembre 2011 per le domande di autorizzazione, licenza e concessione.

Cosa dice il Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160?

Quello che segue è un breve commentario delle novità introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 nella gestione del SUAP.

Il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale (art. 2, com. 1)

[Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è] l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle “attività produttive”, cioè delle attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Obbligo di presentazione telematica (art. 2, com. 2)

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni sulle attività e i relativi elaborati tecnici e allegati devono essere presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica.

Trasmissione telematica tra enti (art. 2, com. 3)

Anche la trasmissione della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento da parte del SUAP è attuata con modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Univocità dell'interlocutore (art. 4, com. 1)

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva al posto degli altri uffici comunali e di tutte le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Divieto di gestioni alternative (art. 4, com. 2)

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP. Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo. Sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati e devono darne comunicazione al richiedente.

Presentazione SCIA al SUAP (art. 5, com. 1)

Se le attività all'articolo 2, comma 1 sono soggette alla disciplina della SCIA all'articolo 1, comma 1, lettera “g”, la segnalazione è presentata al SUAP.

Comunicazione unica (art. 5, com. 2)

La SCIA, se contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il Registro Imprese, il quale la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

Trasmissione agli enti (art. 5, com. 4)

Quando è presentata la SCIA, il SUAP verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. Se la verifica è positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle Amministrazioni e agli uffici competenti.

Validità temporale della segnalazione (art. 5, com. 5)

Dopo aver rilasciato la ricevuta, il richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività oggetto della segnalazione.

Cosa cambia con la presentazione telematica?

Istanza cartacea Istanza telematica
L'istanza e gli allegati erano compilati su moduli di carta. L'istanza e gli allegati sono compilati su moduli digitali.
Allegati cartacei in una o più copie, a seconda della necessità di trasmettere l'istanza ad altri enti. Allegati digitali, in copia unica.
Il richiedente e gli altri soggetti coinvolti apponevano ai documenti la propria firma autografa. Il richiedente e gli altri soggetti coinvolti appongono ai documenti la propria firma digitale.
La documentazione veniva inviata al SUAP per raccomandata o presentata all'ufficio protocollo del Comune. La documentazione viene trasmessa al SUAP via Internet, oppure via PEC.
Il SUAP inoltrava la documentazione agli enti interessati per raccomandata. Il SUAP inoltra la documentazione agli enti interessati via PEC.
Il protocollo del SUAP protocolla cartaceamente l'istanza. Il protocollo del SUAP protocolla digitalmente l'istanza.
Le comunicazioni erano firmate con firma autografa e spedite al richiedente per raccomandata. Le comunicazioni sono firmate digitalmente e spedite al richiedente via PEC.
Ultimo aggiornamento: 20/11/2024 11:31.07