La SCIA è una segnalazione certificata di inizio di un'attività che, per alcune categorie economiche, sostituisce il rilascio di un'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione: la SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività.
La SCIA è in sostanza un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che, per i casi previsti, deve essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta da Regione Lombardia (Decreto del Direttore generale 18/03/2011, n. 2481). È valida in tutto il territorio regionale ed è costituita da:
- Modello A (da utilizzare per l'inizio, l'ampliamento, il trasferimento e le modifiche strutturali dell'attività)
- Modello B (da utilizzare per il subingresso, il cambio di denominazione/ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività)
- Schede 1/2/3/4/5/6 (da utilizzare in relazione alle diverse tipologie di attività).
Se un'attività non è compresa nella modulistica regionale si rimanda invece alla compilazione dei singoli modelli pubblicati sul portale. Questi modelli sono, a loro volta, considerati SCIA alla stregua della modulistica predisposta da Regione Lombardia (per esempio SCIA per agenzia d'affari).
Come deve essere presentata
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni (le SCIA) e le comunicazioni riguardanti le attività produttive, di prestazione di servizi, i relativi elaborati tecnici e gli allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio dove si svolge l'attività o dove è situato l'impianto (Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, art. 2).
Attenzione: la modalità telematica non prevede l'utilizzo di chiavette USB, CD, posta e fax. Le pratiche presentate mediante modalità non telematica, come previsto dalle leggi vigenti, saranno considerate irricevibili. Pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.
Quando deve essere presentata
La SCIA si applica ai casi definiti dalla Circolare regionale 21/03/2011, n. 3 se:
- l'attività è svolta in forma imprenditoriale, commerciale, artigianale
- il rilascio del provvedimento amministrativo sostituito dalla SCIA deve essere legato esclusivamente all'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale
- l'attività non deve essere subordinata ad alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.
Anche il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare ministeriale 10/08/2010, n. 3637/C, ha sostenuto l'inammissibilità dell'istituto della SCIA quando, per avviare un'attività, la disciplina di settore impone strumenti di programmazione.
Attenzione: gli atti di regolamentazione e di pianificazione di natura esterna all'attività presenti sul territorio comunale (ad esempio la richiesta di parcheggi) non impediscono l'applicazione della SCIA. Questi atti rappresentano solo ulteriori requisiti (per lo più di natura urbanistica) necessari per il rilascio dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA.
Per i casi documentati è sempre necessario presentare una SCIA prima di iniziare l'attività.
Quando non deve essere presentata
Non sono tenuti a presentare la SCIA:
- i piccoli laboratori artigianali che impiegano un massimo di tre addetti per prestazioni che:
- non producono, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152)
- non hanno scarichi idrici di tipo produttivo
- non producono rifiuti speciali pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152)
- non hanno un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.
- depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita al dettaglio
- depositi di attrezzi agricoli ed assimilabili
- uffici pubblici e studi professionali
- scuole senza laboratori annessi
- ospedali ed istituzioni sanitarie e socio assistenziali.
Per i casi documentati non è necessario presentare una SCIA prima di iniziare l'attività.