Le ceneri di una persona, anche quelle eventualmente già seppellite, possono essere disperse solo se il defunto ne ha manifestato la volontà.
La volontà del defunto può esprimersi esclusivamente attraverso:
- una disposizione testamentaria
- l'iscrizione a una associazione che ha tra i propri fini la cremazione. In questo caso, le volontà devono essere riportate in una dichiarazione scritta su carta libera, datata, firmata e convalidata dal presidente dell'associazione.
I familiari non possono quindi chiedere la dispersione delle ceneri, ma solo scegliere dove saranno disperse, se il defunto non ha lasciato indicazioni.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.
Requisiti soggettivi
Possono disperdere le ceneri:
- il coniuge o un familiare
- l'esecutore testamentario
- il rappresentante legale dell'associazione di cremazione in cui è iscritto il defunto
- il personale autorizzato dall'avente diritto.
Approfondimenti
Dove è possibile disperdere le ceneri?
È possibile disperdere ceneri:
- all'interno del cimitero nella fossa comune
- fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari.
- in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
Quando si commette reato?
È reato:
- disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
- disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
- abbandonare l'urna.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:25.55